Lo Statuto degli Ordini e dei Collegi delle Professioni Sanitarie
Decreto Legislativo 13 settembre 1946, n. 233
Regolamento di applicazione (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221)
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
(omissis)
Art. 2 - (modificato con l’Art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027): Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all’Albo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all’Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio. Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voto contestati e delle decisioni da lui adottate. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’Assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221]. Art. 3. - Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell’Ordine o del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’albo, salvo, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, e sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti l’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
Art. 4. - Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
(omissis)
Art. 8. - Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo.
Art. 9. - Per l’iscrizione all’Albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di iscrizione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all’esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole ;
e) [modificato dall’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362] avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine o collegio; Possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili .
(omissis)
Art. 11. - La cancellazione dall’Albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell’iscritto ;
d) di rinunzia all’iscrizione;
e) di cessazione dell’accordo previsto dal II comma dell’art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.
(omissis)
Decreto Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221
(omissis)
Art. 38. - I sanitari che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica.
Art. 2 - (modificato con l’Art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027): Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all’Albo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all’Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio. Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voto contestati e delle decisioni da lui adottate. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’Assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221]. Art. 3. - Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell’Ordine o del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine od il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’albo, salvo, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, e sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti l’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.
Art. 4. - Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
(omissis)
Art. 8. - Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo.
Art. 9. - Per l’iscrizione all’Albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di iscrizione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all’esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole ;
e) [modificato dall’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362] avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine o collegio; Possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili .
(omissis)
Art. 11. - La cancellazione dall’Albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell’iscritto ;
d) di rinunzia all’iscrizione;
e) di cessazione dell’accordo previsto dal II comma dell’art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.
La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.
(omissis)
Decreto Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221
(omissis)
Art. 38. - I sanitari che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica.